Insediamento del Consiglio Comunale

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L'insediamento del Consiglio Comunale prevede l'esame della candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, verificando che rispettino i requisiti legali per assumere la carica.

Descrizione

L'insediamento del Consiglio Comunale è la fase iniziale in cui i membri eletti del Consiglio, dopo le elezioni comunali, assumono ufficialmente le loro funzioni e iniziano a lavorare. Durante questa fase, vengono esaminati e verificati i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, ossia:

  1. Candidabilità: la capacità di una persona di presentarsi come candidato, che dipende dal possesso di determinati requisiti legali (ad esempio, residenza nel comune, età minima, etc.).
  2. Eleggibilità: la possibilità di essere scelti come consiglieri, ovvero l'idoneità di una persona a ricoprire la carica di consigliere comunale, verificando che non ci siano cause di incompatibilità legale.
  3. Compatibilità: il controllo su eventuali conflitti di interesse, verificando se la carica di consigliere comunale è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ricoperti dall'eletto (ad esempio, se la persona è già sindaco o dirigente di altro ente).

Se tutto è in regola, i membri del Consiglio Comunale possono formalmente prendere posto e iniziare l'attività istituzionale. In caso contrario, può essere dichiarata l'incompatibilità e la persona non potrà esercitare la funzione di consigliere.

Tipo documento Deliberazione del Consiglio comunale , Documento Albo Pretorio ,
Data di pubblicazione 7 Novembre 2024
Oggetto L'insediamento del Consiglio Comunale prevede l'esame della candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, verificando che rispettino i requisiti legali per assumere la carica.
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Ufficio responsabile

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.
 

Largo Martino Filetico, 21

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